Dalla Prefettura alcune indicazioni su termini e modalità delle consultazioni elettorali del 25 settembre (modulo)

In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo, il Ministero dell’Interno ha richiamato l’attenzione su alcune disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE O REFERENDARIA

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale e referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei
provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.

 DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA

In occasione delle elezioni politiche, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica scegliendoli fra i candidati che si presentano nella
propria ripartizione della circoscrizione Estero. La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune d’iscrizione nelle liste elettorali, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa. Il suddetto diritto, ove non sia già stato esercitato con espresso riferimento alle prossime
elezioni politiche, può essere esercitato, per effetto dell’avvenuto scioglimento anticipato delle Camere, entro il 10° giorno successivo all’indizione delle elezioni (a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di indizione), e cioè entro il prossimo 31 luglio 2022, preferibilmente utilizzando l’unito modello.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

In allegato il modulo di opzione per l’esercizio del diritto di voto in Italia.

modulo esercizio voto politiche 2022